Domande Frequenti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur justo nulla, viverra nec luctus id, dapibus a nisl. Phasellus ut egestas metus, vitae gravida diam. Duis luctus interdum congue.

Ecco cosa dice in merito il REGOLAMENTO REGIONALE 3 APRILE 2017, N.1
“Gli impianti termici disattivati o mai attivati e quindi posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati dal rispetto delle presenti disposizioni, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

E’ comunque necessario che tale condizione sia fatta oggetto di comunicazione alla Regione da parte del Responsabile di impianto con le modalità previste nell’art. 5 comma 6 del presente regolamento.

In ogni caso, il responsabile di impianto o Terzo responsabile può accedere al catasto regionale CRITER per ottenere copia del documento, verificare la corretta trasmissione di documenti da parte degli operatori e per effettuare le modifiche di propria competenza quali:

  • modifica dei dati relativi al Responsabile di impianto;
  • nomina o revoca del terzo responsabile
  • registrazione consumi, effettuata laddove esista un misuratore dedicato al solo impianto termico;
  • comunicazione di disattivazione o di riattivazione dell’impianto.”

Al fine di consentire un agevole utilizzo del catasto degli impianti termici CRITER in funzione delle diverse
competenze, esso presenta le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed è coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all’articolo 25-ter, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 del 2004.

In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell’edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell’articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

a)  edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;
b)  nuovi impianti installati in edifici esistenti;
c)  interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.”

“Il catasto degli impianti termici CRITER di cui al comma 1 e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un’area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna.
L’accesso al catasto informatizzato CRITER dei diversi soggetti interessati 
avviene sulla base di una loro adeguata profilatura, con funzioni differenziate in relazione alla categoria di appartenenza; in particolare, le categorie di utenti interessate sono identificate in:

a) responsabili di impianto, o terzi responsabili qualora nominati, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti di propria competenza, con le modalità specificate nel presente regolamento;
b) imprese di installazione e manutenzione, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli interventi di installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica;
c) ispettori incaricati della esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, per il caricamento, la consultazione e l’estrazione dei documenti e dei dati relativi agli impianti sui quali vengono realizzati gli accertamenti e le ispezioni;
d) enti locali;
e) distributori di combustibile, per il caricamento dei dati relativi all’ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti.

4. La registrazione degli impianti termici nel catasto regionale CRITER è obbligatoria, e si effettua tramite la trasmissione alla Regione del libretto di impianto di cui all’art. 5, con e le modalità ivi previste. Il catasto 3-4-2017 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA – PARTE prima – N. 904 impianti termici prevede il rilascio di un codice univoco di riconoscimento, detto targa impianto, da associare ad ogni libretto di impianto registrato, che costituisce il riferimento riportato su tutti i documenti
e le comunicazioni relativi all’impianto.

5. Ai fini della costituzione e dell’aggiornamento sistematico del catasto regionale, la trasmissione alla Regione della documentazione inerente gli impianti termici nei casi previsti dal presente Regolamento avviene in forma esclusivamente informatica.”

Art. 5 Libretto di impianto
“1. Gli impianti termici devono essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all’articolo 6.

2. Il modello di libretto di impianto è concepito in modo modulare per tenere conto delle diverse possibilità di composizione dell’impianto termico e delle responsabilità dei diversi soggetti tenuti alla sua compilazione ed aggiornamento: è necessario compilare soltanto le schede pertinenti al caso e nel numero necessario a descrivere tutti i componenti dell’impianto termico. Esso sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo
libretto di impianto.”

“Il libretto di impianto di cui al comma 1 viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:
a) per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto;
b) per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell’art. 27 del
presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;
c) il responsabile di impianto, o il terzo responsabile se nominato, nell’ambito dei compiti attribuiti dalla legge e specificati all’art. 9 del presente regolamento, è tenuto a richiedere ai soggetti di cui alle lettere a) e b) la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell’immobile, il punto di riconsegna della fornitura del gas (PDR)1 o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD)2. Il modello di libretto di impianto di cui al comma 1 riporta esplicita indicazione delle parti la cui compilazione è di competenza del Responsabile di Impianto.

Art. 6 Targatura degli impianti termici
1. Per la costituzione del catasto degli impianti termici CRITER di cui all’articolo 4 è obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall’applicativo informatico CRITER, da associare al libretto di impianto di cui all’articolo
5. La targatura dell’impianto viene effettuata dagli operatori del settore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto di cui all’art. 5. A tal fine, le imprese di installazione e manutenzione accedono al sistema informativo CRITER ed operano le funzioni ivi previste in relazione alle proprie competenze.”

Capo II. Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Art. 9 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, come identificato nella definizione riportata nell’Allegato A, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il sottosistema di generazione non sia installato in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Quale è la massima temperatura degli ambienti nel riscaldamento invernale?

Art. 11 Valori massimi della temperatura ambiente
1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali, e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.”

L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:
a) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
b) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;”

3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Fonte zone: https://www.consumatori.it/

Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C – 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.”

Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER: a tal fine, le imprese di installazione o manutenzione accedono al catasto regionale degli impianti termici CRITER utilizzando le procedure di identificazione e registrazione appositamente predisposte sulla base del sistema pubblico di identità digitale, ai sensi dell’art. 65 lett. b) del D.Lgs. 82/2005 e s.m.